C.I.S.A.F.  Collegio Indipendente Subalpino Arti Farmaceutiche

P.I.: 09293960010

     
       
     

    STATUTO DELL"ASSOCIAZIONE NO PROFIT

    "CISAF"

     

    Regolamenti (leggi )

     
     

    Art. 1 - Denominazione

    È costituita una Associazione non lucrativa denominata "Collegio Indipendente Subalpino per le Arti Farmaceutiche" siglabile "CISAF " tra persone interessate a promuovere il progresso e la diffusione della cultura farmaceutica e delle sue applicazioni.

    Art. 2 - Attività

    L"Associazione svolge le seguenti attività:

    - diffonde la cultura farmaceutica a tutti i livelli ed in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici;

    - promuove ogni possibile iniziativa atta ad incoraggiare lo sviluppo e la conoscenza dell"arte farmaceutica;

    - favorisce la diffusione dell"arte farmaceutica in ambito accademico ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado;

    - promuove azioni di volontariato, direttamente od in collaborazione con altri Enti, atte a facilitare la disponibilità e la conoscenza di farmaci, tecniche farmaceutiche ed attrezzature idonee a migliorare lo stato di salute di persone, comunità o popolazioni bisognose;

    - coopera con Enti pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni e persone per tutto ciò che riguarda gli aspetti culturali e scientifici dell"arte farmaceutica;

    - svolge altresì ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi ed attività di cui sopra ed alla aggregazione e partecipazione attiva degli associati;

    - cura, realizza e diffonde, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, attività di comunicazione, produzioni audio e video, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche concernenti la missione generale e/o i singoli programmi specifici di volta in volta avviati;

    - programma ed organizza, a sostegno delle attività istituzionali, manifestazioni culturali e incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all"estero.

    L"Associazione al fine di rendere maggiormente agevole lo svolgimento dell"attività sociale istituirà tutti i servizi connessi a ciò adeguati, inoltre potrà svolgere ogni altra attività conseguente ed inerente al raggiungimento dei sopracitati scopi.

    L"Associazione non ha fini di lucro ed é apolitica.

    Art. 3 - Durata

    La durata dell"associazione è illimitata, salvo diversa deliberazione dell"assemblea.

    Art. 4 - Sede

    L"Associazione ha sede in Torino (TO).

    Art. 5 - Associati

    Gli associati sono persone laureate in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, nonchè Docenti e studenti della Facoltà universitaria di Farmacia, presentati da almeno due associati, che facciano domanda scritta di ammissione e che si impegnino a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale.

    Gli associati partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed eleggono il Consiglio Direttivo.

    L"importo delle quote annuali è proposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall"Assemblea degli associati.

    Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l"effettività del rapporto medesimo.

    E" espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

    E" previsto il principio di voto singolo a tutti gli associati che hanno diritto di voto, purchè maggiorenni, in caso di approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell"associazione.

    E" prevista altresì la partecipazione alle attività dell"Associazione, senza la qualifica di associato, a persone, Enti o Istituzioni simpatizzanti che siano interessate alle finalità dell"Associazione o che intendano sostenere le attività stesse anche mediante contributi particolari.

    Art. 6 - Ammissione

    L"ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

    L"ammissione comporta per l"associato l"accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e dei regolamenti. L"ammissione decorre dall"accettazione della domanda e dal contestuale pagamento della quota annuale.

    Art. 7 - Perdita della qualifica

    La qualifica di associato si perde per:

    a) esclusione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e/o dai regolamenti associativi o per comportamento contrario ad esso, per immoralità ed atti che danneggino l"Associazione e/o i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi. L"esclusione è deliberata dal consiglio Direttivo con delibera motivata e ha effetto da quando essa viene comunicata all"associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Comitato dei Garanti;

    b) mancato pagamento della quota associativa alle scadenze previste, previo sollecito scritto al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo;

    c) recesso comunicato al Consiglio Direttivo con un preavviso di trenta giorni.

    Art. 8 - Organi

    Gli organi dell"Associazione sono:

    - L"Assemblea degli associati;

    - Il Consiglio Direttivo;

    - Il Presidente;

    - Il Tesoriere;

    - Il Comitato dei Garanti.

    Tutte le cariche sono gratuite.

    Art. 9 - L"Assemblea degli associati

    L"Assemblea regolarmente costituita rappresenta l"universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità con lo Statuto, sono obbligatorie per tutti gli associati.

    L"Assemblea degli Associati viene convocata presso la sede dell"Associazione, o altrove purchè in Italia, almeno una volta all"anno entro il primo quadrimestre, in via ordinaria, ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo, tenuto conto di eventuali richieste di almeno un decimo degli associati, lo ritenga necessario.

    L"avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmesso agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l"adunanza. Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

    L"assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione allorquando sia presente almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in regola con il versamento del contributo annuale; è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

    In caso di impedimento a partecipare all"assemblea ciascun associato può delegare altro associato a rappresentarlo con tutte le facoltà e i diritti a lui stesso spettanti.

    Il numero delle deleghe consentite per ciascuna persona è di tre.

    L"Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di due terzi degli associati con diritto di voto, ed, in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli associati con diritto di voto.

    Le deliberazioni dell"Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza degli associati presenti con diritto di voto, salvo quelle relative allo scioglimento dell"Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, nonché alla revoca del Presidente ed alla revoca di componenti del Consiglio Direttivo, per i quali occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

    Presiede l"Assemblea il Presidente dell"Associazione o, in sua assenza, il consigliere più anziano.

    Il verbale dell"Assemblea straordinaria viene redatto dal notaio, salvo il caso della Revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, mentre quello dell"Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario all"uopo designato.

    Spetta all"Assemblea ordinaria:

    a) l"elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Comitato dei Garanti;

    b) l"approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l"espansione dell"Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;

    c) l"approvazione del bilancio consuntivo annuale approvato dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo;

    d) l"approvazione di eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

    e) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per Statuto, alla competenza di un altro Organo.

    Spetta all"Assemblea straordinaria:

    a) l"approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;

    b) lo scioglimento o l"estinzione dell"Associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell"eventuale patrimonio residuo;

    c) la revoca del Presidente e/o dei componenti del Consiglio Direttivo.

    I verbali delle assemblee, le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti dovranno essere resi pubblici attraverso la pubblicazione presso la sede sociale dell"associazione per un periodo adeguato affinché gli associati interessati possono prenderne visione.

    Art. 10 - Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri qualora al momento dell"elezione il numero degli associati non sia superiore ai 400 (quattrocento), da nove membri qualora il numero degli associati al momento dell"elezione sia superiore ai 400 (quattrocento), che devono essere scelti tra gli associati con almeno quattro anni continui di iscrizione al CISAF. Soltanto per le elezioni del 2007 del Consiglio Direttivo almeno quattro membri verranno scelti tra i fondatori e gli altri tra gli associati iscritti da almeno due anni continuativi al CISAF.

    Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

    I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

    Il Consiglio Direttivo decade quando non sia in carica la metà più uno dei Consiglieri.

    Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per la carica, mentre saranno rimborsate le spese relative all"attività di carica di ciascun membro, preventivamente approvate dal Presidente o, per le spese di quest"ultimo, dal Consiglio Direttivo senza il voto del Presidente.

    Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all"anno.

    Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o anche un terzo dei suoi membri.

    La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato almeno sette giorni prima od in caso di urgenza almeno ventiquattrore prima.

    Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

    Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

    Non è ammessa la delega; in caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante.

    Il più giovane Consigliere presente redige il verbale delle deliberazioni del Consiglio.

    Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell"Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all"Assemblea degli associati, nonché l"esecuzione e l"attuazione delle delibere di quest"ultima e l"esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

    I poteri del Consiglio possono essere singolarmente delegati, dall"organo stesso, al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio stesso.

    Il Consiglio Direttivo si occupa inoltre di:

    - predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all"Assemblea;

    - elaborare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;

    - proporre all"Assemblea gli importi delle quote annuali di iscrizione;

    - redigere eventuali regolamenti da sottoporre all"approvazione dell"Assemblea;

    - predisporre la relazione annuale sull"attività svolta da sottoporre all"assemblea.

    Nell"espletamento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo si può avvalere della collaborazione di persone esperte facenti o meno parte dell"Associazione.

    Art. 11 - Presidente

    Il Presidente è il legale rappresentante dell"Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l"Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall"Associazione. Può conferire a membri del Consiglio Direttivo o agli associati deleghe per la gestione di determinate attività.

    Art.12 - Tesoriere

    Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha i seguenti compiti:

    - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;

    - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell"Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l"indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

    - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

    Art. 13 - Comitato dei Garanti

    Il Comitato dei Garanti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente e dura in carica tre anni.

    I componenti del Comitato sono eletti dall"Assemblea ordinaria tra gli associati.

    Del Comitato non possono fare parte membri del Consiglio Direttivo.

    Essi possono essere rieletti.

    Il Comitato dei Garanti ha il compito di decidere le controversie che dovessero insorgere tra associati o tra l"Associazione ed i singoli associati in relazione alla validità, all"interpretazione e all"applicazione dello Statuto e dei regolamenti e/o più in generale in relazione all"attività sociale.

    Il Comitato dei Garanti giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedure e la sua decisione è inapellabile.

    Art. 14 - Patrimonio e risorse economiche

    Il Patrimonio dell"Associazione è costituito:

    - dalle quote associative;

    - dalle donazioni, dai legati, da contributi istituzionali e da ogni altra forma di liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio dell"Associazione, salve le eventuali autorizzazioni di legge;

    - tutte le altre entrate destinate al raggiungimento degli scopi previsti da questo statuto.

    Il Consiglio Direttivo provvederà all"investimento, all"utilizzo ed all"amministrazione dei fondi di cui dispone l"ente nel rispetto del suo scopo, con l"obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E" fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell"Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

    I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento delle quote associative, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell"Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall"Associazione, può pertanto farsi luogo alla distribuzione del patrimonio agli associati né alla ripetizione di quanto versato all"Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione ovvero a titolo di quota associativa originaria o annuale.

    I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell"attività dell"Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio.

    In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, degli associati o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l"Associazione.

    Art. 15 - Bilancio

    L"anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    Entro quattro mesi dalla chiusura dell"esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, sulla base dello schema proposto dal Tesoriere, che dovranno essere presentati all"Assemblea ordinaria, da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo, per l"approvazione.

    Art. 16 - Scioglimento dell"Associazione e devoluzione del patrimonio

    Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, o se sussisterà qualunque altra causa di scioglimento, l"Associazione si scioglierà con delibera dell"Assemblea straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole dei tre quarti degli associati ed il patrimonio dell"Associazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni che perseguano finalità uguali o analoghe o a fini di pubblica utilità.

    Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione dell"Associazione, l"Assemblea straordinaria nominerà l"organo liquidatorio i cui membri potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio Direttivo.

    Art. 17 - Norme di Rinvio

    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.